Auto aziendali: aumenta la tassazione dei fringe benefit per i veicoli inquinanti

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali. Dal 1° luglio prossimo si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti. Quali sono, dunque, le nuove modalità di calcolo che troveranno applicazione solo per i veicoli concessi in uso a partire dal 1° luglio 2020?Sembra prendere sempre più piede anche in Italia il “green deal”, ovvero l’intento dei governanti di seguire una politica che inverta la pericolosa deriva verso l’inquinamento e i connessi cambiamenti climatici del pianeta.Si sa che una delle principali cause di inquinamento a livello planetario è dato dalle emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli a motore. Pertanto, si sta cercando di limitarle per quanto possibile utilizzando principalmente due strumenti di politica fiscale:- da un lato si cerca di incentivare l’acquisto di auto “ecologiche” e, quindi, veicoli a propulsione ibrida o elettrica;- dall’altro si cerca di “punire” con un maggior carico fiscale i veicoli maggiormente inquinanti (che, tra le altre cose, subiscono sempre più spesso anche limitazioni nella circolazione, specie nei grandi centri urbani).Sul primo aspetto, si segnala la possibilità, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) in caso di acquisto di veicoli ecologici, di fruire di incentivi sotto forma contributi restituiti poi al venditore sotto forma di credito d’imposta.Sul secondo aspetto, invece, si deve registrare una importante novità introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi. 632-633, legge n. 160/2019) che interessa le auto aziendali, con un aggravio di tassazione per quelle maggiormente inquinanti.Proviamo ad approfondire proprio quest’ultima novità, non prima di aver fatto due importanti precisazioni e cioè che:- quando in questo contesto si parla di “auto aziendali” ci si riferisce ai veicoli dai in uso promiscuo ai lavoratori (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR);- le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.La legge di Bilancio 2020 prevede espressamente che resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.Cosa prevede dunque questa disciplina?Sostanzialmente, per il dipendente, l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.Da tale importo vanno detratte le eventuali somme trattenute al dipendente.Poiché i valori delle tabelle ACI sono determinati su base annua, è necessario effettuare il ragguaglio temporale in relazione alla durata del lasso temporale durante il quale il dipendente ha in uso promiscuo il veicolo, conteggiando il numero dei giorni, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Ad esempioSi supponga che a un dipendente venga concessa, in data 1° gennaio 2020, per l’intero anno, in uso promiscuo, una vettura BMW, modello 340IA 3.0 326 CV Gran Turismo.In base alle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2020 (pubblicate sulla G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), il costo per chilometro ai fini del calcolo del fringe benefit è pari a 0,8574.Pertanto, il fringe benefit per il dipendente sarà pari a:(0,8574 x 15.000) x 30% = 3.858,30
Si ricorda che il valore già determinato (salvo qualche leggero arrotondamento) si trova nelle tabelle ACI, ma, per maggiore chiarezza, si è preferito riportare ugualmente il calcolo da effettuare.Con le nuove regole la situazione cambierà notevolmente, non senza alcune complicazioni. Infatti, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un’altra variabile: il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente:- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Ad esempioTornando all’esempio precedente, si supponga che la stessa automobile (BMW, modello 340IA 3.0 326 CV Gran Turismo) venga concessa in uso promiscuo, in data 1° luglio 2020.La vettura in questione ha emissioni di CO2 pari a 172g/km.Pertanto, il fringe benefit sarà pari a:(0,8574 x 15.000) x 40% = 5.144,40con un aggravio pari a 1.286,10 euro (per comodità di calcolo non si effettua il ragguaglio ad anno, comunque necessario nella realtà).Se la stessa vettura sarà concessa in uso a partire dal 2021, supponendo che le nuove regole siano confermate anche per il prossimo anno, il fringe benefit sarà pari a:(0,8574 x 15.000) x 50% = 6.430,50.
Per il datore di lavoro non cambia assolutamente nulla. Infatti, sono confermate le attuali regole che prevedono la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, quindi 183 giorni all’anno).È necessario che l’utilizzo da parte del dipendente stesso sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo (ad esempio, l’apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione).Come risulta evidente, l’incremento della tassazione per la concessione in uso promiscuo del veicolo determinerà, da parte delle imprese interessate, un ripensamento sulle politiche aziendali. Infatti, in alcuni casi, per il datore di lavoro potrebbe essere più conveniente optare per il rimborso al dipendente per l’utilizzo dell’auto propria anziché dare in uso allo stesso un’auto aziendale.
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